Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni UE-Turchia, approvata a Strasburgo il 24 novembre 2016

(2016/2993(RSP))

Il Parlamento europeo,

–​viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia e del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia,

–​vista la relazione annuale 2016 sulla Turchia, pubblicata dalla Commissione il 9 novembre 2016 (SWD(2016)0366),

–​visto il quadro negoziale dell’UE per la Turchia del 3 ottobre 2005,

–​viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 sulla Turchia,

–​visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II),

–​visto il diritto alla libertà di espressione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte;

–​visti i memorandum del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa,

–​vista la dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2016 dal Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa riguardo alle misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia,

–​visto l’articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.​considerando che l’Unione europea e il Parlamento europeo hanno condannato con fermezza il colpo di Stato militare fallito in Turchia e hanno riconosciuto la competenza legittima delle autorità turche a perseguire i responsabili di questo tentativo e coloro che vi hanno preso parte;

B.​considerando che la Turchia è un partner importante e dovrebbe rispettare, in qualità di paese candidato, i massimi standard di democrazia, compreso il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e del diritto universale a un processo equo; che la Turchia è membro del Consiglio d’Europa dal 1950 ed è quindi vincolato dalle disposizioni della CEDU;

C.​considerando che le misure repressive attuate dal governo turco nell’ambito dello stato di emergenza sono sproporzionate e violano i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione turca, i valori democratici su cui si fonda l’Unione europea e l’ICCPR; che, dopo il tentativo di colpo di Stato, le autorità hanno arrestato 10 membri della Grande assemblea nazionale turca appartenenti al partito di opposizione HDP e circa 150 giornalisti (il numero più elevato di arresti di questo tipo a livello mondiale); che sono stati arrestati 2 386 giudici e pubblici ministeri e altre 40 000 persone e che oltre 31 000 persone si trovano tuttora in stato d’arresto; che, secondo la relazione 2016 della Commissione sulla Turchia, 129 000 dipendenti pubblici continuano a essere sospesi (66 000) o sono stati licenziati (63 000) e che contro la maggior parte di essi non è stata sinora formulata alcuna accusa;

D.​considerando che il Presidente Erdogan e una serie di membri del governo turco hanno rilasciato ripetute dichiarazioni sulla reintroduzione della pena di morte; che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 18 luglio 2016 sulla Turchia, ha ricordato che l’opposizione inequivocabile alla pena di morte è un elemento essenziale dell’acquis dell’Unione;

E.​considerando che sono state espresse gravi preoccupazioni quanto alle condizioni di coloro che si trovano in stato di detenzione o di arresto a seguito del tentativo di colpo di Stato, nonché in merito alle forti restrizioni imposte alla libertà di espressione come pure alla stampa e ai media in Turchia;

F.​considerando che il paragrafo 5 del quadro negoziale stabilisce che, in caso di violazione grave e persistente da parte della Turchia dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto su cui si fonda l’Unione, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli Stati membri, raccomanderà di sospendere i negoziati e proporrà le condizioni per la loro eventuale ripresa;

G.​considerando che, in caso di interruzione temporanea dei negoziati, i colloqui in atto sarebbero sospesi, non si aprirebbero nuovi capitoli e non sarebbero avviate nuove iniziative in relazione al quadro negoziale dell’UE per la Turchia;

1.​condanna con fermezza le sproporzionate misure repressive attuate in Turchia dopo il tentativo fallito di colpo di Stato militare del luglio 2016; conferma l’impegno a mantenere la Turchia ancorata all’Unione europea; invita, tuttavia, la Commissione e gli Stati membri a procedere a una sospensione temporanea dei negoziati di adesione in corso con la Turchia;

2.​si impegna a rivedere la propria posizione allorché saranno state revocate le sproporzionate misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia; intende effettuare tale revisione in funzione del ripristino dello Stato di diritto e dei diritti umani in tutto il paese; ritiene che il momento opportuno per iniziare tale revisione sarebbe quello in cui verrà revocato lo stato di emergenza;

3.​ribadisce che la reintroduzione della pena capitale da parte del governo turco dovrebbe comportare una sospensione formale del processo di adesione;

4.​osserva che, allo stato attuale, la Turchia non soddisfa sette dei 72 requisiti definiti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, alcuni dei quali rivestono particolare importanza;

5.​osserva che il miglioramento dell’unione doganale è importante per la Turchia; sottolinea che la sospensione dei lavori relativi a tale miglioramento avrà pesanti conseguenze economiche per il paese;

6.​esprime profonda preoccupazione per le dichiarazioni che mettono in discussione il trattato di Losanna, il quale definisce i confini della moderna Turchia e ha contribuito a salvaguardare la pace e la stabilità nella regione per quasi un secolo;

7.​invita la Commissione a considerare anche i più recenti sviluppi avvenuti in Turchia nell’ambito della relazione sulla revisione intermedia dell’IPA, prevista per il 2017; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di aumentare il sostegno alla società civile turca a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

8.​incoraggia la Commissione europea, il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia a offrire alle autorità turche un’assistenza giudiziaria supplementare;

9.​evidenzia l’importanza strategica che le relazioni UE-Turchia rivestono per entrambe le parti; riconosce che, sebbene la Turchia sia un partner importante per l’UE, la volontà politica di cooperare deve provenire da entrambe le parti di un partenariato; ritiene che la Turchia non dimostri tale volontà politica, dato che le azioni del governo allontanano ulteriormente il paese dal suo percorso europeo;

10.​incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Turchia.