Commissione di Venezia: le nomine dei fiduciari sono contrarie ai principi democratici

Assumendo un parere in merito alla destituzione dei sindaci eletti e alla nomina dei fiduciari nella Turchia sud-orientale, la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha osservato che le decisioni del Consiglio elettorale supremo dovrebbero essere annullate.

La Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha adottato un parere legale in merito alla sostituzione di candidati e sindaci eletti in Turchia. Il parere è stato adottato ieri (18 giugno) in risposta a una richiesta inviata dal Congresso degli enti locali e regionali alla fine del 2019, relativa a diverse decisioni prese dalle autorità statali turche dopo le ultime elezioni locali nel paese il 31 marzo 2019 .

Osservando che il licenziamento di candidati e sindaci eletti è “incompatibile con i principi di base della democrazia”, il parere recita come segue:

La Commissione di Venezia è a conoscenza della minaccia terroristica nella parte sud-orientale della Turchia. Tale minaccia può giustificare misure insolite, inclusa la rimozione di funzionari eletti che potrebbero usare il loro incarico per favorire le attività terroristiche. Qualsiasi misura di questo tipo deve rispettare le disposizioni legali pertinenti, basarsi su prove ed essere proporzionata all’obiettivo perseguito.

La Commissione di Venezia riconosce inoltre, come ha già fatto in precedenti occasioni, che nell’immediato seguito del fallito tentativo di colpo di stato quando le autorità turche erano trovate di fronte a una cospirazione armata pericolosa, alcune misure straordinarie potevano essere state richieste in Turchia.

Detto questo, lo stato di emergenza è terminato nel 2018. È preoccupante che sulla base del quadro del regime di emergenza i cambiamenti di natura strutturale al sistema di governo locale in atto in Turchia siano stati introdotti su base permanente.

La necessità di questi cambiamenti è apparsa dubbia anche durante lo stato di emergenza. Tale preoccupazione è ovviamente ancora più grave ora che lo stato di emergenza è terminato.

Gli effetti in atto del precedente regime di emergenza suscitano” serie preoccupazioni. Inoltre, secondo la Commissione di Venezia entrambe la serie di decisioni sono incompatibili con i principi fondamentali della democrazia – il rispetto della libera espressione della volontà degli elettori e dei diritti dei funzionari eletti – e dello stato di diritto – tra cui legalità e certezza del diritto. Le decisioni del Consiglio elettorale supremo sono incompatibili con le norme e gli standard internazionali e dovrebbero essere invertite.

Le decisioni del Ministero dell’Interno si basano sullo stato della legislazione radicata in caso di emergenza, che consente la sostituzione dei sindaci eletti da funzionari del governo. Minano la natura stessa dell’autogoverno locale e dovrebbero anche essere abrogati.

 

Il parere adottato dalla Commissione di Venezia ha incluso anche le seguenti raccomandazioni:

 

Spiegare chiaramente nella legge che l’inammissibilità di un candidato elettorale per motivi di divieto del servizio pubblico richiede una condanna penale definitiva da parte di un tribunale per un reato grave nonché una decisione esplicita sull’inammissibilità del candidato prima delle elezioni.

Riconoscere come eletti i sei candidati sindaco che avevano ricevuto il maggior numero di voti durante le elezioni locali del 31 marzo 2019 nei comuni distrettuali di Diyarbakir, Erzurum, Kars e Van ma a cui era stato negato il mandato di sindaco con decisione del Consiglio elettorale supremo dell’ 11 aprile 2019.

Ripristinare i sindaci delle tre città metropolitane Diyarbakır, Mardin e Van che erano state sospesi con decisione del Ministero degli interni del 19 agosto 2019; o attuare una soluzione alternativa che rispetti la volontà degli elettori, come consentire ai rispettivi consigli municipali di scegliere un sindaco sostitutivo o prevedere elezioni ripetute nelle zone elettorali interessate.

Abrogare le modifiche all’articolo 45, paragrafo 1, della legislazione municipale che erano state introdotte per la prima volta dal decreto legge n. 674 e che erano state approvate dal Parlamento nel novembre 2016.