Crimini di guerra della Turchia a Afrin

Dal 19 gennaio 2018 l’esercito turco ha iniziato a attaccare località nel nord della Siria a Afrin con artiglieria pesante. Il giorno successivo ha fatto irruzione in territorio siriano con truppe di terra, sostenute da armi pesanti e dal cielo. Questo corrisponde al reato di „crimine di aggressione“,descritto nell’art. 8bis dello Statuto della Corte Penale Internazionale (Statuto CPI, Statuto di Roma) come „la pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un’azione di attacco che per la sua natura, la sua gravità e la sua dimensione costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite“. Il bombardamento e l’invasione di territorio siriano sono una chiara violazione dell’integrità territoriale della Siria del divieto di violenza secondo l’art. 2 cifr. 4 Carta dell’ONU. Questo attacco non è legittimato né da un mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in base all’art. 39/42 della Carta dell’ONU né da autodifesa in base all’art. 51 della Carta dell’ONU. Il territorio turco non è né stato attaccato da Afrin né esiste la minaccia di un attacco in futuro. Obiettivo dichiarato dell’esercito turco sono la distruzione delle Unità di Difesa del Popolo curde YPG e il controllo dei territori curdi nel nord della Siria. Questi obiettivi non sono protetti dalla legislazione internazionale.

Ci sono palesemente state forti distruzioni di obiettivi civili e numerose vittime tra la popolazione civile. Gli attacchi inoltre hanno dato luogo a un forte movimento di profughi. Persone che sono fuggite verso nord oltre il confine in Turchia riferiscono di essere stati attaccati da soldati di confine turchi e che gli è stato sparato addosso. La popolazione civile, così come obiettivi civili sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, il loro ferimento o uccisione rappresentano un grave crimine di guerra secondo l’art. 8 dello Statuto CPI. La Turchia non può appellarsi al fatto che le vittime sono inevitabili danni collaterali nella sua lotta contro le YPG.
Perché già questa lotta in sé è lesivo della legalità internazionale.

Inoltre sussiste il forte sospetto che la conduzione di guerra turca si sia resa colpevole di un „crimine contro l’umanità“. L’art. 7 Statuto CPI tra questi prevede tra l’altro „uccisione intenzionale …, che viene commessa nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile e nella consapevolezza dell’attacco.“ Il numero preciso di morti civili non è noto, ma secondo quanto riferito dal territorio di guerra è già elevato. In ogni caso l’invasione con armi pesanti via terra e dal cielo va considerata „attacco esteso o sistematico“.

Questi crimini devono essere portati davanti alla Corte Penale Internazionale a L’Aia. A questo scopo ogni Stato contraente, tra cui la Germania [o l’Italia] può sottoporre „una situazione nella quale appare che siano stati commessi uno o più crimini, …secondo l’art. 14 alla pubblica accusa“ (art. 13 Statuto CPI). Tuttavia l’accusa in base alle informazioni ottenute può avviare indagini autonomamente. L’associazione dei giuristi curdo-tedesca MAF-DAT sta raccogliendo ampie prove dei crimini e le presenterà alla procura a L’Aia.

MAF-DAT potrà altrettanto presentare prove che l’esercito turco può portare avanti attacchi con questa forza distruttiva solo perché dispone di materiale bellico di produzione tedesca, carri armati, motori, armi da fuoco [e tra l’altro di elicotteri di produzione italiana]. Questo gli è stato venduto da imprese tedesche con il permesso del governo federale tedesco [e da imprese italiane a partecipazione statale con il permesso del governo italiano]. Questo è un sostegno attivo e complicità nei crimini di contro la legislazione internazionale commessi dalla Turchia. Le armi sono fatte per essere usate in guerra e non solo per essere mostrate durante parate o esercitazioni. Di questo il governo tedesco [e quello italiano] è sempre stato consapevole. Già in precedenza sono state impiegate armi tedesche [e italiane] nella guerra contro i curdi in Turchia. Il governo federale tedesco [e quello italiano] non può appellarsi al fatto di aver escluso contrattualmente l’uso delle armi fornite in guerra. Pertanto si è reso altrettanto colpevole di complicità nei crimini commessi dall’esercito turco.

Prof. Dr. Norman Paech analizza la guerra di aggressione lesiva della legalità internazionale della Turchia contro Afrin,