Ayşe Başaran: La pressione sociale è fondamentale per il diritto alla speranza

seguito della sentenza Öcalan II della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU),Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha raccomandato alla Turchia di introdurre entro giugno 2026 una normativa relativa al “diritto alla speranza”, Nonostante le importanti decisioni e i passi concreti compiuti dalla parte curda per la risoluzione della questione curda, non sono ancora state attuate modifiche legislative concrete né in merito al diritto alla speranza né a una soluzione più ampia della questione curda, al di là di alcune dichiarazioni positive da parte del blocco di governo.

La giurista Ayşe Acar Başaran ha rilasciato un’intervista all’ANF in merito alla questione.

In qualità di giurista, come definirebbe il “diritto alla speranza” in termini di dignità umana e diritto penale moderno? In che modo l’attuale regime di esecuzione in Turchia, in particolare il divieto assoluto di rilascio condizionale per le condanne all’ergastolo aggravate ai sensi delle disposizioni sulla criminalità organizzata, si discosta dagli standard internazionali in materia di diritti umani?

Dal punto di vista giuridico, il diritto alla speranza non è meramente un istituto tecnico del diritto penale moderno, bensì una delle garanzie della dignità umana nell’ambito dell’esecuzione penale. Si può esprimere nel seguente modo: anche una persona condannata per il crimine più grave non può essere condannata dallo Stato, né legalmente né praticamente, a un’esistenza completamente senza speranza. La pena può limitare la libertà di una persona per un certo periodo di tempo, ma non può condannarla a una condizione irreversibile. È proprio in questo contesto che si inserisce l’approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Richiamandosi all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Corte valuta la questione nel quadro del divieto di tortura, pur non vietando categoricamente l’ergastolo.

Tuttavia, ciò richiede che, dopo un certo periodo di tempo la sentenza venga riesaminata e che l’individuo conservi una reale speranza di rilascio. Questa speranza non deve rimanere meramente teorica; deve offrire una prospettiva di rilascio realistica, applicabile e tangibile, anziché esistere solo sulla carta.

Per questo motivo il regime di esecuzione applicato in Turchia, in particolare per le condanne all’ergastolo aggravato, è da tempo oggetto di critiche sia da parte dei giuristi che della Corte europea dei diritti dell’uomo. Sono state ripetutamente sollevate richieste di riforma legislativa in materia. Attualmente il regime di esecuzione turco si basa sul principio che i condannati all’ergastolo aggravato debbano rimanere in carcere “fino alla morte”, come esplicitamente indicato nei loro fascicoli carcerari. Questo regime è stato descritto come un sistema in cui il diritto alla speranza viene completamente negato e in cui gli individui sono sistematicamente sottoposti a una forma continua di tortura.

È proprio per questo motivo che nelle sue precedenti sentenze riguardanti sia Abdullah Öcalan che altri detenuti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato violazioni del divieto di tortura sancito dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha quindi sottolineato la necessità di istituire meccanismi relativi al diritto alla speranza, in particolare meccanismi che consentano la revisione delle sentenze dopo 25 anni. Tuttavia, poiché tali sentenze non sono state attuate in Turchia, il dibattito giuridico e politico sulla questione è proseguito da allora.

Nelle sue sentenze di violazione nei casi Öcalan II, Gurban, Boltan e Kaytan, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che la detenzione a vita senza alcuna prospettiva realistica di rilascio rientri nell’ambito dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e i maltrattamenti. Il comitato dei ministri ricorda inoltre che nel diritto internazionale, tale periodo è generalmente accettato come massimo di 25 anni. Perché la Turchia continua a opporsi all’adeguamento della propria legislazione a questo standard di 25 anni? Qual è il principale ostacolo legale o ideologico alla base di questa resistenza?

Il quadro di riferimento stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Öcalan n. 2, così come nelle sentenze Vinter, Kafkaris e Bodein, è infatti molto chiaro. Una condanna all’ergastolo aggravato non riducibile, in altre parole un regime di ergastolo aggravato che viola il diritto alla speranza, è considerato contrario all’articolo 3 della CEDU.

In realtà, l’enfasi posta dal Comitato sui 25 anni non è una novità. In Europa, in alcuni paesi sono state introdotte diverse riforme legislative e meccanismi di revisione in linea con le sentenze e le critiche della Corte europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, raccomandazioni e valutazioni hanno costantemente sottolineato che tali condanne dovrebbero essere soggette a revisione dopo 25 anni e che la possibilità di rilascio dovrebbe essere nuovamente presa in considerazione

Se guardiamo alla Turchia, tuttavia, la questione non si riduce a un mero dibattito legale. Abdullah Öcalan non è considerato unicamente un prigioniero politico. In particolare, nel contesto del processo in corso, è visto come una figura riconosciuta da milioni di persone come loro leader politico, una figura per la quale sono state organizzate campagne di raccolta firme e attorno alla quale si sono svolte dichiarazioni, azioni e appelli in diversi momenti.

In questo contesto la questione viene discussa in relazione alla risoluzione democratica, alla pace sociale e ai dibattiti riguardanti una società democratica. Pertanto è importante sottolineare che questa discussione non deve essere intesa meramente come una questione giuridica, bensì come una posizione politica. Nel caso del signor Öcalan, esiste un regime di esecuzione specifico per il detenuto e un’applicazione della pena penale altrettanto specifica nei suoi confronti. Di fatto il Consiglio d’Europa si era già espresso in passato con fermezza e aveva adottato posizioni decise nei confronti della Turchia su questo tema.

Nelle sue ultime decisioni il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha espresso “profondo rammarico” per l’inerzia della Turchia e ha concesso ad Ankara tempo fino alla fine di giugno 2026 per fornire informazioni sulle misure adottate e sul lavoro svolto. Siamo ormai vicinissimi a questa scadenza, eppure la Turchia non ha presentato un nuovo piano d’azione né introdotto modifiche legislative. Allo scadere del termine di giugno 2026, quali sanzioni o conseguenze politiche potrebbe subire la Turchia a livello internazionale e in seno al Consiglio d’Europa?

La questione era già stata sollevata in una delle precedenti riunioni del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Alla Turchia era stato chiesto di elaborare un piano d’azione per l’attuazione del diritto alla speranza, di istituire i meccanismi necessari e di adottare misure concrete. Tuttavia, nel frattempo, è emerso chiaramente che la Turchia non aveva creato alcun meccanismo concreto, visibile o efficace, né aveva intrapreso alcuna azione soddisfacente in merito.

Per questo motivo, una delle decisioni adottate prevedeva discussioni sulla possibilità di giungere a una soluzione provvisoria nella fase successiva. Tuttavia, si constata che, come già accaduto in passato, la Turchia non è ancora riuscita a compiere passi concreti o orientati al risultato in merito.

Ciò dimostra che l’approccio della Turchia alla questione è da tempo controverso. Allo stesso tempo, non mancano le critiche secondo cui i meccanismi internazionali non sarebbero riusciti a esercitare una pressione sufficiente. Non si trattava della prima scadenza fissata per la Turchia; inoltre, non si erano registrati progressi nemmeno nei periodi precedenti.

Per questo motivo si sostiene che il Consiglio d’Europa dovrebbe inserire nell’agenda, nell’ambito dei propri meccanismi, sanzioni più severe. Oggi sebbene in Turchia si stiano svolgendo diversi dibattiti sul diritto alla speranza, si sottolinea sempre più la necessità non solo di discutere, ma anche di attuare normative e prassi giuridiche concrete. Di conseguenza si ipotizza che le future riunioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrebbero potenzialmente portare a decisioni più severe o a sanzioni più rigide.

D’altro canto sorgono dubbi anche sulla serietà con cui la Turchia prenderà tali decisioni e sull’impegno che dedicherà alla questione. Durante la discussione l’estradizione di Abdullah Öcalan dalla Siria e il suo trasferimento in Turchia sono stati descritti come una “cospirazione internazionale”, e si è sostenuto che la sua continua detenzione, nonostante siano trascorsi molti anni, sia anch’essa collegata alla posizione assunta dagli attori internazionali.

Al contempo, si sollevano critiche sul fatto che, nonostante la dichiarata volontà di una soluzione democratica alla questione curda, le istituzioni internazionali continuino a dare priorità al mantenimento delle proprie relazioni con la Turchia e si astengano quindi dall’adottare una posizione sufficientemente ferma.

Figure vicine al governo (ad esempio il Consigliere Capo del Presidente Mehmet Uçum) sostengono che il “diritto alla speranza” sia incompatibile con le attuali leggi antiterrorismo e il regime di esecuzione della Turchia. In qualità sia di politico che di giurista, come valuta questa barriera che si sta erigendo tra gli obblighi internazionali e il discorso sulla “sicurezza interna” e la “lotta al terrorismo”?

Innanzitutto, occorre precisare che, secondo la Costituzione turca, sebbene sia una costituzione che abbiamo sempre criticato, una delle sue disposizioni più importanti stabilisce che le convenzioni internazionali debitamente sottoscritte dalla Turchia sono vincolanti, prevalgono sulle leggi nazionali e devono essere attuate. Di conseguenza, la normativa turca deve essere allineata a questi accordi internazionali. Per tale ragione, la Turchia è firmataria della CEDU e la Convenzione è vincolante per il Paese. Anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono vincolanti a questo riguardo.

Le valutazioni e i dibattiti in corso oggi dimostrano chiaramente quanto questa questione sia diventata politica, quanto si sia allontanata da un quadro giuridico e come si stiano attuando un regime di esecuzione specifico per il detenuto e un’applicazione della legge arbitraria. Come abbiamo ripetutamente affermato, alcune disposizioni della legge antiterrorismo e del codice penale turchi sono incompatibili con la CEDU. Da tempo solleviamo critiche e proponiamo soluzioni in merito, sostenendo che sia la legge antiterrorismo sia alcuni articoli del codice penale debbano essere modificati in conformità con la CEDU.

Allo stesso tempo, la Turchia ha attualmente un sistema di esecuzione così complesso e frammentato che vengono applicati sistemi diversi per reati comuni, reati politici, criminalità organizzata e ergastolo.

In altre parole, esistono gravi disparità tra le pene inflitte a chi è condannato per reati comuni e quelle inflitte a chi è perseguito per atti che potrebbero rientrare nell’ambito della libertà di pensiero, di espressione o di associazione. In alcuni casi anche laddove le pene siano formalmente uguali, le persone incarcerate per motivi politici sono costrette a rimanere in prigione per periodi più lunghi.

Pertanto, è necessario sottolineare che la disparità non si limita solo all’ergastolo o all’ergastolo aggravato; esiste anche una differenza sostanziale tra i casi di natura politica e quelli di natura penale ordinaria. Si tratta di un regime di esecuzione in cui alcuni individui condannati per reati gravi possono effettivamente scontare una pena detentiva inferiore rispetto a coloro che sono stati processati e condannati per motivi che potrebbero essere valutati nell’ambito della libertà di espressione e di pensiero.

Per questo motivo, constatiamo che in Turchia questi dibattiti si svolgono interamente su basi politiche. Le dichiarazioni periodiche rilasciate dagli stessi funzionari dimostrano come, in Turchia, siano la politica, l’ideologia e gli approcci politici a plasmare il sistema giudiziario, piuttosto che la legge stessa.

Questo può essere considerato anche uno dei principali fondamenti delle critiche secondo cui la magistratura sarebbe orientata in base a specifiche preferenze politiche.

Il comitato dei ministri, nella sua decisione, fa riferimento alla “commissione per la solidarietà nazionale, la fratellanza e la democrazia”, ​​istituita in seno al Parlamento turco e nota dai media anche come commissione per la soluzione o per l’unità nazionale, ed esprime l’aspettativa che essa acceleri i processi di riforma legislativa. La commissione ha redatto una relazione, che tuttavia non si è mai tradotta in legge ed è stata di fatto accantonata. A vostro avviso, tali commissioni rappresentano semplici iniziative periodiche volte ad allentare la pressione di istituzioni internazionali come la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa, oppure esistono autentici ostacoli politici che impediscono l’attuazione di queste relazioni, nonostante la sincera volontà di trovare una soluzione?

Naturalmente non possiamo trattare il processo e i dibattiti relativi al diritto alla speranza come questioni separate. Come sapete, l’inizio di questo processo risale alle dichiarazioni rilasciate da Devlet Bahçeli durante una riunione del gruppo parlamentare, in cui parlò dell’attuazione del diritto alla speranza per Abdullah Öcalan e della sua inclusione nella vita politica. Il processo è proseguito da quel momento fino ad oggi. Pertanto, le discussioni sul diritto alla speranza devono essere comprese non solo all’interno di un quadro giuridico, ma anche come parte di un processo politico più ampio. Allo stesso tempo, va anche notato che, a sua difesa, nei documenti e nelle risposte presentate al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, la Turchia ha ripetutamente fatto riferimento a diverse commissioni e meccanismi.

A seguito delle condanne inflitte alla Turchia per crimini commessi negli anni ’90, lo Stato ha introdotto, a titolo preventivo, il diritto di ricorso individuale alla Corte Costituzionale. In questo modo, l’accesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato di fatto bloccato, a meno che i ricorrenti non avessero prima esaurito la via di ricorso presso la Corte Costituzionale.

Durante questo periodo, la Corte costituzionale ha funzionato quasi come una barriera o una diga, poiché i singoli ricorsi sono rimasti in sospeso per periodi estremamente lunghi. I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo non sono stati completamente impediti, ma è stato posto un serio ostacolo sul loro cammino.

Lo stesso approccio si riscontra anche nelle posizioni della Turchia. Da un lato il dibattito sul diritto alla speranza rimane costantemente all’ordine del giorno; dall’altro, l’assenza di passi concreti continua a suscitare critiche e reazioni nell’opinione pubblica. Ciò che conta in questo processo non è la retorica, ma l’azione. Nonostante sia trascorso quasi un anno e mezzo, non è stata ancora introdotta alcuna normativa concreta. Durante tutto questo periodo, non è stato attuato un solo passo significativo o una sola riforma.

Inoltre, non sono stati presi provvedimenti concreti nemmeno in merito alle questioni specificamente menzionate nei rapporti della commissione.

Sappiamo che tali rapporti includono disposizioni riguardanti l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Contenevano anche altre decisioni e raccomandazioni. In effetti alcune di queste raccomandazioni non richiedono nemmeno l’adozione di accordi giuridici completamente nuovi.

Ad esempio le decisioni riguardanti Selahattin Demirtaş e altri prigionieri politici, o l’attuazione stessa del diritto alla speranza, potrebbero essere attuate nell’ambito degli obblighi esistenti senza la necessità di alcun meccanismo giuridico aggiuntivo o riforma.

Dal punto di vista degli obblighi della Turchia in quanto firmataria della CEDU e del suo dovere di attuare le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, queste misure potrebbero di fatto essere attuate immediatamente. Tuttavi ciò che vediamo è un costante tentativo di dilazionare il processo nel tempo e di rinviare indefinitamente i passi necessari. È trascorso quasi un anno e mezzo e ogni giorno che passa contribuisce a ulteriori violazioni dei diritti.

Permettetemi di sottolineare ancora una volta: naturalmente, sono un giurista e, in questo caso, è naturale formulare valutazioni di natura giuridica. Molte critiche e valutazioni sono state sollevate in termini legali. Ma sappiamo che, fondamentalmente, ciò che emerge è un approccio politico. Sappiamo anche che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha affrontato la questione con un approccio politico. Allo stesso tempo, sappiamo che questa decisione è scaturita dalla pressione e dalla reazione dell’opinione pubblica.

Prima che questa decisione venisse adottata, una grande campagna venne lanciata nella diaspora e tra gli alleati attraverso la lotta del popolo curdo. Dalle lettere pubbliche firmate da scrittori premio Nobel che chiedevano “Libertà per Öcalan e una soluzione democratica alla questione curda”, alle marce a cui parteciparono decine e centinaia di migliaia di persone, si è dispiegata una vasta lotta. La campagna si era estesa in tutte e quattro le regioni del Kurdistan, con il popolo curdo che portò avanti queste rivendicazioni nelle strade e nelle piazze. Come risultato di questa ampia mobilitazione, il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa non poteva più rimanere in silenzio o indifferente e fu infine costretto ad adottare questa decisione.

Adesso in termini di attuazione, sono già in corso richieste e iniziative legali. Le nostre istituzioni stanno lavorando su questo tema. Ma parallelamente alla lotta legale, è necessario esercitare anche pressione pubblica e sociale. La pressione è indispensabile sia per costringere il governo ad agire, sia per aprire la strada alle riforme legislative necessarie.

Per garantire l’attuazione del diritto alla speranza, è necessario lottare affinché Abdullah Öcalan ottenga lo status corrispondente alla posizione di capo negoziatore e affinché si aprano i canali necessari. Questa lotta deve proseguire costantemente nelle piazze e negli spazi pubblici. Allo stesso tempo, credo sia altrettanto importante continuare a lottare sia a livello legale che pubblico affinché le decisioni adottate dal Consiglio d’Europa si traducano in misure più chiare, incisive e orientate ai risultati, che obblighino la Turchia ad attuarle.