Il sistema presidenziale in Turchia: una panoramica delle previste modifiche costituzionali
Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Turchia, ha saputo sfruttare il periodo successivo al fallito golpe militare del 15 luglio come occasione ideale per il passaggio al sistema presidenziale da lui agognato. In un’alleanza con l’MHP ultranazionalista ora all’AKP al governo è riuscito a far passare le previste modifiche costituzionali paragrafo per paragrafo nelle votazioni della prima tornata di discussioni del 13 gennaio. Da ieri, 18 gennaio, il Parlamento discute in seconda lettura delle modifiche costituzionali. Se il Parlamento decide ai sensi delle modifiche costituzionali anche questa volta, cosa che è prevedibile, ci sarà ancora una terza tornata di discussione nella quale si voterà sul pacchetto costituzionale nel suo complesso prima di arrivare a un referendum sulle modifiche costituzionali. Il referendum quindi dovrà svolgersi all’inizio di aprile di quest’anno.
Ma cosa riguardano in effetti le previste modifiche costituzionali? Perché vengono criticate così tanto? Ed è vero che con la nuova Costituzione in Turchia viene creata una dittatura di un solo uomo?
Per trovare una risposta alle domande, vogliamo guardare più da vicino le previste modifiche della Costituzione turca che vuole introdurre il „Sistema del Presidente dello Stato“, come viene chiamata dai seguaci del governo. Così ci diventa più chiaro quale forma dovrà avere la Costituzione turca, che non risale alla fondazione della repubblica nel 1923, ma in effetti al 1876 (introduzione della prima Costituzione dell’Impero Ottomano):
-Viene abolito l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri: Tutte le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri vengono trasferiti direttamente al Presidente dello Stato. Tutte le funzioni che spettano al Consiglio dei Ministri in base alla Costituzione e alle leggi vigenti vengono trasferite al Presidente dello Stato. Questo significa che il concetto di „Consiglio dei Ministri“ viene cancellato dai testi di legge e sostituito dal concetto di „Presidente dello Stato“. I Ministri d’ora in avanti verranno nominati solo nell’ambito della cerchia di persone definita dal Presidente dello Stato. Al Parlamento viene sottratto il diritto di determinare i Ministri. Il Parlamento non avrà più la possibilità di controllare o destituire i Ministri. Anche il diritto di porre la sfiducia o la fiducia viene sottratto al Parlamento.
-Il potere legislativo viene controllato dal Presidente dello Stato: Mentre in precedenza il Presidente dello Stato non poteva far parte di un partito, d’ora in avanti potrà addirittura essere contemporaneamente capo di un partito. Se ora si considera che il capo di un partito in Turchia ha il diritto di intervenire nelle liste dei candidati del proprio partito, il Presidente dello Stato, che per altro secondo la nuova Costituzione viene eletto nello stesso giorno del Parlamento, può aver deciso anche l’intera lista dei deputati del suo partito.
-Il Presidente dello Stato può sciogliere il Parlamento: Al Presidente dello Stato viene riconosciuto il diritto di sciogliere unilateralmente e con una sola decisione il Parlamento. Di questo diritto il Presidente dello Stato può far uso immediatamente se ha la sensazione che il Parlamento sfugge al suo controllo.
-Il bilancio dello Stato viene fatto dal Presidente dello Stato: Se per una qualsiasi ragione il bilancio dello Stato viene rifiutato dal Presidente dello Stato, il Presidente sulla base del bilancio dell’anno precedente può decidere da solo il nuovo bilancio. Così l’importante „arma “ di un’opposizione democratica di controllare il governo attraverso il dibattito sul bilancio ed eventualmente di fermarlo, gli viene sottratto.
-Il Presidente dello Stato ha il diritto di emanare decreti: Il diritto ammesso negli stati di emergenza di emanare decreti con forza di legge (in breve KHK, Kanun Hükmünde Kararname), d’ora in avanti dovrà essere possibile sempre. Con questi decreti nella persona del Presidente dello Stato viene creata una seconda forza legislativa. Se un disegno di legge per una qualsiasi ragione viene respinta dal Parlamento, il Presidente dello Stato può emanare lo stesso questa legge unilateralmente.
-Viene ampliato il diritto di veto del Presidente dello Stato: L’esistente diritto di veto del Presidente dello Stato d’ora in avanti dovrà avere un peso maggiore. Perché se il Presidente dello Stato finora ha fatto uso per una legge approvata dal Parlamento, il Parlamento con una maggioranza semplice in Parlamento (anche nel caso non fossero presenti alla seduta tutti i deputati) poteva eludere il diritto di veto del Presidente dello Stato. D’ora in avanti secondo la Costituzione prevista almeno 301 deputati devono votare per un disegno di legge se questo deve essere varato nonostante il veto del Presidente dello Stato (secondo la Costituzione prevista il numero di deputati da eleggere salirà da 550 a 600).
-Il Presidente dello Stato può aprire e chiudere enti pubblici a suo piacimento: Mentre finora il Consiglio dei Ministri per l’apertura di un ente pubblico doveva trasmettere un corrispondente disegno di legge al Parlamento, d’ora in avanti il Presidente dello Stato per mezzo di un decreto potrà aprire o chiudere lui stesso enti pubblici. Così il Presidente dello Stato per esempio può disporre anche da solo nuovi Ministeri o istanze giuridiche o amministrative. Pensando oltre, il Presidente dello Stato potrà anche fondare associazioni paramilitari al servizio dello Stato per la guerra contro i curdi.
-Nessun controllo sui decreti legge del Presidente dello Stato: Come descritto sopra, il Presidente dello Stato diventerà il secondo potere legislativo dello Stato. Nello stato di emergenza e in casi di guerra il Presidente dello Stato potrà emanare questi decreti anche senza la supervisione della Corte Costituzionale. Nei restanti casi la Corte Costituzionale potrà esaminare questi decreti, ma se si pensa che 12 dei 15 giudici costituzionali saranno nominati dal Presidente dello Stato, questo meccanismo di controllo si trasforma in una farsa.
-Tutti gli alti funzionari dello Stato vengono nominati dal Presidente dello Stato: Come tutti i Ministri, anche alti funzionari e burocrati dello Stato potranno essere nominati dal Presidente dello Stato. In che forma dovrà avvenire questa nomina, a sua volta viene determinato dal Presidente dello Stato per mezzo dei suoi decreti. In questo modo quindi lo Stato nel suo complesso viene impostato secondo la volontà e le idee di una sola persona.
-Il sistema dell’istruzione è sotto il controllo del Presidente dello Stato: La già debole autonomia della scuola superiore in Turchia è già stata abolita con un decreto legge del Presidente dello Stato. Perché l’elezione dei presidi delle scuole superiori è stata già abolita, vengono già nominati direttamente dal Presidente dello Stato. Con le previste modifiche aggiuntive, oltre ai presidi delle scuole superiori, anche i componenti del Consiglio della Scuola Superiore (Yüksek Ögretim Kurulu) verranno nominati dal Presidente dello Stato. Dato che inoltre anche il Ministro dell’Istruzione viene nominato dal Presidente dello Stato, in questo modo l’intero sistema dell’istruzione è sotto il controllo diretto del Presidente dello Stato.
– L’esercito è sotto il comando del Presidente dello Stato: Se finora si era parlato del fatto che l’AKP legare lo stato maggiore al Ministero della Difesa secondo criteri democratici, questa idea viene rigettata completamente dal nuovo disegno di Costituzione e lo stato maggiore viene messo completamente sotto il controllo del Presidente dello Stato. Mentre il comando supremo prima faceva parte delle competenze del Parlamento, si vuole consegnare anche questo al Presidente dello Stato. Nella storia del Parlamento turco c’è stato un solo caso e questo solo per tre mesi. Il 5 agosto 1921 questo diritto è stato conferito per tre mesi a Mustafa Kemal Atatürk. Ora si vuole legare il comando supremo in modo permanente all’ufficio del Presidente dello Stato. Inoltre il Presidente dello Stato per mezzo dei suoi decreti deciderà chi, quando e in quali circostanze vuole esercitare il comando supremo sulle forze militari del Paese.
-Il Presidente dello Stato può proclamare lo stato di emergenza: Mentre in precedenza su indicazione del Consiglio Nazionale di Sicurezza e per decisione del Consiglio dei Ministri si poteva dichiarare lo stato di emergenza (OHAL), con la dipartita del Consiglio dei Ministri, anche questa competenza viene trasferita al Presidente dello Stato.
-Il Presidente dello Stato nomina gli ambasciatori turchi: Anche questo diritto viene trasferito all’ufficio del Presidente dello Stato. Di pari passo anche le persone che a nome della Turchia possono fare accordi a livello internazionale vengono decise dal Presidente dello Stato.
-L’indipendenza della giustizia non esiste più: Sei dei dodici componenti dell’Alto Consiglio dei Magistrati e Pubblici Ministeri (HSYK) verranno decisi dal Presidente dello Stato. Tra loro c’è anche il Ministro della Giustizia. Con i giudici che sono stati eliminati dopo il fallito tentativo di golpe del 15 luglio e l’abrogazione avviata per decreto dell’obbligo di esame disgiunto per i magistrati, abbiamo di fronte in via definitiva un sistema giudiziario che si trova sotto l’influenza del Presidente dello Stato.
– Al Presidente dello Stato non può essere chiesto conto: Nonostante le ampie competenze che si vogliono attribuire al Presidente dello Stato, non è prevista un’istanza che possa verificare, controllare e chiedere conto all’ufficio del Presidente dello Stato. Lo stesso vale anche per i rappresentanti del Presidente dello Stato e i Ministri che vengono decisi dal Presidente dello Stato. Con l’abolizione del voto di sfiducia vengono spalancate le porte all’abuso d’ufficio e alla corruzione. Dato che anche 12 di 15 componenti della Corte Costituzionale verranno nominati dal Presidente dello Stato, aspettarsi che la Corte Costituzionale controlli il Presidente dello Stato significa solo ingannare se stessi.
-Il pre-esame di testi di legge viene abolito: Attualmente i disegni di legge vengono verificati dal Consiglio di Stato per controllarne la formulazione e l’interpretazione. Così si vuole anche impedire che leggi possano essere interpretate in modo ambiguo. Ma questo non dovrà più avvenire e in questo modo l’applicazione di nuove leggi potrà essere impostata in modo diverso a seconda degli interessi.
-Il Presidente dello Stato potrà essere eletto tre volte: Con le modifiche previste il Presidente dello Stato nel caso normale potrà governare per due mandati della durata di cinque anni ciascuno. Ma se il Presidente dello Stato nel corso del secondo mandato scioglie il Parlamento, può ottenere anche un terzo mandato. Nel caso del Presidente Erdoğan ovviamente l’attuale mandato non viene calcolato.
– L’unica istanza di controllo: L’unica istanza di controllo che verrà creata nei confronti del Presidente dello Stato è costituita dall’intesa di 400 deputati e della Corte Costituzionale. Ma se si tiene conto che il Presidente dello Stato può decidere i candidati del suo partito e inoltre nomina la maggior parte dei giudici costituzionali, non resta che definire questa istanza di controllo una farsa.
Come risultato queste modifiche quindi non significano altro che il fatto che il previsto sistema presidenziale in Turchia apre la strada ad una dittatura. La funzione del Parlamento viene praticamente abrogata, mentre il potere viene concentrato nelle mani del Presidente dello Stato.