Carta del Contratto Sociale del Rojava-Siria
CARTA DEL CONTRATTO SOCIALE DEL ROJAVA
Prefazione:
Noi popoli che viviamo nelle Regioni Autonome Democratiche di Afrin, Cizre e Kobane, una confederazione di curdi, arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni e ceceni, liberamente e solennemente proclamiamo e adottiamo questa Carta.
Con l’intento di perseguire libertà, giustizia, dignità e democrazia, nel rispetto del principio di uguaglianza e nella ricerca di un equilibrio ecologico, la Carta proclama un nuovo contratto sociale, basato sulla reciproca comprensione e la pacifica convivenza fra tutti gli strati della società, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riaffermando il principio di autodeterminazione dei popoli.
Noi, popoli delle Regioni Autonome, ci uniamo attraverso la Carta in uno spirito di riconciliazione, pluralismo e partecipazione democratica, per garantire a tutti di esercitare la propria libertà di espressione. Costruendo una società libera dall’autoritarismo, dal militarismo, dal centralismo e dall’intervento delle autorità religiose nella vita pubblica, la Carta riconosce l’integrità territoriale della Siria con l’auspicio di mantenere la pace al suo interno e a livello internazionale.
Con questa Carta, si proclama un sistema politico e un’amministrazione civile fondata su un contratto sociale che possa riconciliare il ricco mosaico di popoli della Siria attraverso una fase di transizione che consenta di uscire da dittatura, guerra civile e distruzione, verso una nuova società democratica in cui siano protette la convivenza e la giustizia sociale.
Sezione I
Principi generali:
Articolo 1:
Questo contratto è chiamato Carta del contratto sociale per l’autogestione democratica nelle Regioni Autonome di Afrin, Cizre e Kobane [d’ora in avanti “la Carta”], e rappresenta un rinnovato patto sociale tra i popoli delle Regioni Autonome. Il preambolo del contratto sociale per l’autogestione democratica è parte integrante del presente contratto.
Articolo 2:
A. Il popolo è la fonte di autorità ed esercita la sovranità attraverso le istituzioni e le assemblee elettive, in accordo con la Carta.
B. La fonte e fondamento della legittimità dei consigli del popolo e degli organi amministrativi della società si basano sui principi democratici fondamentali per una società libera.
Articolo 3:
A. La Siria è un paese indipendente, libero e democratico, con un sistema parlamentare fondato sui principi del decentramento e del pluralismo.
B. Le Regioni Autonome Democratiche sono composte dai cantoni di Afrin, Cizre e Kobane, che formano parte integrante del territorio siriano.
C. La Regione di Cizre è condivisa tra arabi, curdi, assiri, armeni, ceceni; musulmani, cristiani e yazidi, secondo il principio della convivenza pacifica e della fratellanza.
D. L’assemblea legislativa elettiva rappresenta tutti e tre i cantoni delle Regioni Autonome.
Articolo 4:
La struttura dell’amministrazione nelle Regioni Autonome
a. L’Assemblea Legislativa
b. I Consigli Esecutivi
c. L’Alta Commissione per le elezioni
d. La Suprema Corte Costituzionale
e. I consigli municipali e provinciali
Articolo 5:
Le città capoluogo sono:
Qamishlo per il cantone di Cizre;
Afrin, per il cantone di Afrin;
Kobane per il cantone di Kobane.
Articolo 6:
Tutti gli individui e le comunità sono uguali davanti alla legge per diritti e doveri.
Articolo 7:
Ogni città, villaggio o regione in Siria, accettando la Carta, ha diritto a formare cantoni che faranno parte delle Regioni Autonome.
Articolo 8:
Tutti i cantoni nelle Regioni Autonome si fondano sul principio dell’autogoverno locale. Possono eleggere liberamente i propri rappresentanti e i loro organi amministrativi, ed esercitare tutti i loro diritti in maniera coerente con gli articoli della Carta.
Articolo 9:
Le lingue ufficiali della provincia di Cizre sono il curdo, l’arabo, l’assiro. Tutte le comunità hanno diritto a ricevere l’istruzione nella propria lingua madre.
Articolo 10:
Le Regioni Autonome non interferiranno negli affari interni degli altri stati, preservando i buoni rapporti di vicinato con i paesi confinanti e impegnandosi a risolvere pacificamente i conflitti.
Articolo 11:
Le Regioni Autonome hanno diritto a essere rappresentanti da una bandiera, un simbolo e un inno, che saranno definiti per legge.
Articolo 12:
Le Regioni Autonome fanno parte integrante della Siria. Sono un modello per un futuro sistema decentrato di amministrazione federale in Siria.
Sezione II
Principi fondamentali:
Articolo 13:
Questa Carta garantisce il principio della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 14:
Le Regioni Autonome devono impegnarsi a attuare un quadro di misure giudiziarie transitorie. Si dovranno prevedere misure di risarcimento per compensare le politiche statali nazionalistiche e discriminatorie lasciate in eredità, incluso il pagamento di indennizzi alle vittime, individui o comunità, nelle Regioni Autonome.
Articolo 15:
Le Unità di Difesa del Popolo (YPG) sono le uniche forze armate dei tre cantoni, con il compito di garantire la sicurezza delle Regioni Autonome e dei suoi popoli da minacce interne ed esterne. Le Unità di Difesa del Popolo si conformano al diritto legittimo di autodifesa. Il potere di comando sulle Unità di Difesa del Popolo è esercitato secondo la legge dal Dipartimento della Difesa attraverso il suo Comando Centrale. Le relazioni con le forze armate del Governo centrale verranno stabilite dall’Assemblea Legislativa con legge speciale.
Le forze denominate Asaish sono incaricate delle funzioni di polizia nelle Regioni Autonome.
Articolo 16:
Qualora un tribunale o un altro ente pubblico ritenga che una disposizione sia in conflitto con una disposizione di una legge fondamentale o con una disposizione di qualsiasi altra legge superiore, o che la procedura prevista sia stata messa da parte in qualche aspetto importante quando è stata introdotta la disposizione, la disposizione dovrà essere annullata.
Articolo 17:
La Carta garantisce i diritti dei giovani alla partecipazione attiva nella vita pubblica e nella vita politica.
Articolo 18:
I reati e i mancati adempimenti insieme alle pene appropriate sono definiti dal codice civile e dal codice penale.
Articolo 19:
Il sistema di tassazione e ogni altra previsione fiscale sono definiti dalla legge.
Articolo 20:
La Carta assume come inviolabili i diritti e le libertà fondamentali stabiliti nei trattati, convenzioni e dichiarazioni internazionali sui diritti umani.
Sezione III
Diritti e libertà:
Articolo 21:
La Carta adotta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, così come tutte le altre convenzioni internazionali sui diritti umani.
Articolo 22:
Ognuno ha il diritto a manifestare liberamente la propria identità etnica, religiosa, di genere, linguistica e culturale.
Articolo 23:
Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente salubre, basato sull’equilibrio ecologico.
Articolo 24:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, inclusa la libertà di formarsi le proprie opinioni senza interferenza alcuna, e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e oltre i confini.
La libertà di espressione e la libertà di informazione possono essere soggette a limitazioni in relazione alla sicurezza e all’ordine pubblico delle Regioni Autonome, all’integrità dell’individuo, all’inviolabilità della vita privata o in relazione alla prevenzione e al contrasto al crimine.
Articolo 25:
A. Ognuno gode del diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
B. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate con umanità e rispetto per la dignità umana. Nessuno potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti e punizioni inumani e degradanti.
C. I prigionieri hanno diritto a condizioni di detenzione umane, che salvaguardino la loro dignità. Le prigioni devono conformarsi all’implicito obiettivo della correzione, educazione e riabilitazione sociale dei prigionieri.
Articolo 26:
Il diritto alla vita è fondamentale e inviolabile. In accordo a questa Carta la pena di morte è abolita.
Articolo 27:
Le donne hanno il diritto inviolabile di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale.
Articolo 28:
Uomini e donne sono uguali di fronte alla legge. La Carta garantisce l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza delle donne e incarica le istituzioni pubbliche di lavorare per eliminare la discriminazione di genere.
Articolo 29:
La Carta garantisce i diritti dei bambini. In particolare i bambini non potranno essere sottoposti a lavoro minorile, sfruttamento economico, tortura o trattamenti e punizioni inumani e degradanti, né potranno essere costretti a contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Articolo 30:
Ogni cittadino gode dei seguenti diritti:
1. alla sicurezza personale in una società pacifica e stabile;
2. all’istruzione gratuita e obbligatoria primaria e secondaria;
3. al lavoro, alla sicurezza sociale, alla salute e a un alloggio adeguato;
4. alla tutela della maternità e dell’infanzia;
5. all’assistenza sanitaria e sociale per i disabili, gli anziani e le persone con bisogni speciali.
Articolo 31:
Tutti i cittadini hanno la libertà di religione e di culto, a livello individuale e come collettivo. Sono proibite le persecuzioni per motivi religiosi.
Articolo 32:
A. La Carta garantisce la libertà di associazione, incluso il diritto di formare e di iscriversi a partiti, associazioni, sindacati, e/o organizzazioni della società civile.
B. Nel garantire la libertà di associazione, la Carta protegge l’espressione politica, economica e culturale delle comunità, a garanzia della diversità sociale e culturale della popolazione delle Regioni Autonome.
C. La religione yezida è una religione riconosciuta, e i diritti dei suoi fedeli alla libertà di associazione e espressione sono esplicitamente protetti. La religione e la vita culturale e sociale degli yezidi potranno essere regolamentati dalla legge.
Articolo 33:
La Carta garantisce a ognuno la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e di comunicare idee, opinioni ed emozioni sia oralmente, sia per iscritto, sia per mezzo di rappresentazioni iconografiche.
Articolo 34:
I cittadini hanno libertà di assemblea, di manifestazione pacifica e di sciopero.
Articolo 35:
Ognuno è libero di godere e contribuire alle forme di espressione e creazione accademiche, scientifiche, artistiche e culturali, individualmente e collettivamente, e a avere accesso, fruire e diffondere le proprie forme di espressione e creazione.
Articolo 36:
Ogni individuo ha diritto di voto attivo e passivo, secondo la legge.
Articolo 37:
Ogni essere umano ha il diritto di chiedere asilo politico. Una decisione di rimpatrio potrà essere adottata solo da un organismo giudiziario competente, imparziale e validamente costituito, dopo aver garantito tutti i diritti procedurali.
Articolo 38:
Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e godono di pari opportunità nella vita pubblica e professionale.
Articolo 39:
La ricchezza e le risorse naturali sopra e sotto il suolo sono beni pubblici appartenenti alla società e le loro condizioni di investimento, di gestione e licenza sono disciplinate dalla legge.
Articolo 40:
Terreni e immobili dell’Autorità Transitoria nelle Regioni Autonome sono di proprietà pubblica e le modalità di gestione e investimento sono regolate dalla legge.
Articolo 41:
Ogni individuo ha il diritto alla proprietà, e nessuno può essere privato di un bene se non in conformità con la legge. Ciò può essere stabilito solo per ragioni di pubblica utilità o interesse, e in cambio di un giusto indennizzo.
Articolo 42:
Il sistema economico nelle Regioni Autonome sarò orientato a garantire il benessere generale e in particolare a provvedere fondi alla ricerca scientifica e tecnologica; a garantire i bisogni fondamentali e un tenore di vita dignitoso per tutti i cittadini.
Articolo 43:
Ogni cittadino ha il diritto alla libertà di movimento, e a stabilire la propria residenza nelle Regioni Autonome.
Articolo 44:
La lista dei diritti e delle libertà previste nella Sezione III può essere integrata e non è da ritenersi esaustiva.
Sezione IV
Il progetto di autonomia democratica
L’Assemblea legislativa:
Articolo 45:
L’Assemblea Legislativa delle Regioni Autonome è eletta direttamente dal popolo; il voto è segreto, e la sua durata in carica è di quattro anni.
Articolo 46:
La prima riunione dell’Assemblea Legislativa si terrà non più tardi del 16° giorno successivo all’annuncio dei risultati finali delle elezioni in tutte le Regioni Autonome, convalidati e proclamati dall’Alta Commissione per le elezioni.
Il Presidente del Consiglio esecutivo transitorio convoca la prima riunione dell’Assemblea Legislativa. Se per gravi motivi la prima riunione non può essere tenuta, il Presidente del Consiglio esecutivo transitorio stabilisce un’altra data per la riunione che si terrà entro quindici giorni.
Il quorum è fissato al 51%. Il membro più anziano dell’Assemblea Legislativa presiede la prima riunione in cui verranno eletti i co-presidenti e il Consiglio esecutivo.
Le riunioni sono pubbliche salvo necessità differenti secondo quanto previsto dal regolamento.
Articolo 47:
Il numero dei membri dell’Assemblea Legislativa è di uno ogni quindicimila elettori registrati nelle regioni Autonome, in proporzione non inferiore al 40% (quaranta per cento) per entrambi i sessi secondo la legge elettorale, e che tenga conto della discriminazione positiva della componente siriaca e dei giovani nelle liste elettorali.
Articolo 48:
1. Nessun membro dell’Assemblea Legislativa può candidarsi per più di due mandati consecutivi.
2. L’Assemblea Legislativa può essere prorogata per un massimo di sei mesi, in casi eccezionali, dietro richiesta di un quarto dei membri o su richiesta dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio, e con il consenso dei due terzi dei membri del Consiglio.
Articolo 49:
L’età minima per esercitare il diritto di voto è diciotto anni, mentre quella per essere candidato all’Assemblea Legislativa è ventidue anni. Le previsioni per la candidatura e l’elezione sono regolamentate dalla legge elettorale.
Articolo 50:
I membri dell’Assemblea Legislativa godono dell’immunità parlamentare per quanto attiene l’adempimento della loro carica. Ogni richiesta di autorizzazione a procedere è sottoposta all’Assemblea Legislativa, salvo nei casi di flagranza di reato. Appena possibile l’Ufficio della Presidenza del Consiglio viene informato di tutti i procedimenti pendenti.
Articolo 51:
Vi è incompatibilità per i membri dell’Assemblea Legislativa nel corso del loro mandato con ogni impiego, pubblico e privato. Tale impiego viene sospeso al momento della prestazione del giuramento costituzionale, e si ha diritto di tornare al precedente lavoro, inclusi diritti e benefici, al termine del mandato.
Articolo 52:
I consigli locali di ciascuna provincia delle Regioni Autonome sono formati attraverso elezioni dirette.
Articolo 53:
Le funzioni dell’Assemblea Legislativa:
• approvare regolamenti che disciplinino l’attività dell’Assemblea;
• emanare leggi e regolamenti proposti dai consigli locali e da altri organismi, incluse commissioni permanenti e speciali, nell’ambito della legge;
• esercitare il controllo sugli organi amministrativi ed esecutivi, incluso il sindacato ispettivo;
• ratificare accordi e trattati internazionali;
• delegare i poteri al Consiglio Esecutivo o a uno dei suoi membri e revocarli;
• dichiarare lo stato di guerra e di pace;
• ratificare la nomina dei membri della Suprema Corte Costituzionale;
• approvare il bilancio;
• stabilire le politiche generali e i programmi di sviluppo;
• approvare e concedere l’amnistia;
• adottare i decreti del Consiglio Esecutivo;
• approvare leggi per l’amministrazione comune dei consigli provinciali delle Regioni Autonome.
Sezione V
Il Consiglio Esecutivo
Articolo 54:
Governatore cantonale:
A. Il governatore cantonale e il Consiglio esecutivo delle Regioni Autonome esercitano il potere esecutivo così come stabilito dalla Carta.
B. Il candidato alla carica di governatore cantonale deve:
1 . aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
2 . essere cittadino siriano e residente nel cantone;
3 . godere dei diritti civili.
C. Procedura per candidarsi a governatore cantonale:
1. Il presidente dell’Assemblea Legislativa, entro 30 giorni dalla sua prima riunione, indice le elezioni per il governatore.
2. Le candidature vengono sottoposte per iscritto alla Corte Suprema, che le esamina, le accetta o le respinge entro il termine di 10 giorni dalla presentazione.
3. L’Assemblea Legislativa elegge il Governatore cantonale a maggioranza semplice.
4. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, colui che ottiene la maggioranza dei voti al secondo turno viene eletto governatore.
5. Il mandato del governatore è di quattro anni dalla data del giuramento.
6. Il Governatore pronuncia il giuramento davanti all’Assemblea Legislativa prima di entrare nell’esercizio delle sue funzioni.
7. Il Governatore nomina uno o più vice, approvati dall’Assemblea Legislativa, che giurano nelle mani del governatore; specifiche funzioni possono essere loro delegate.
8. In caso di impedimento a svolgere le sue funzioni, il Governatore è sostituito da uno dei suoi vice.
9. In caso di impedimento del Governatore e dei vice, le funzioni di Governatore saranno svolte dal Presidente dell’Assemblea Legislativa; e
10. il governatore si dimette con lettera indirizzata all’Assemblea Legislativa.
D- Poteri e funzioni del governatore cantonale
1. Il governatore assicura il rispetto della Carta e la tutela dell’unità nazionale e della sovranità, compiendo le proprie funzioni al meglio delle sue capacità;
2. nomina il Presidente del Consiglio Esecutivo;
3. applica le leggi approvate dall’Assemblea Legislativa, e promulga decisioni, ordini e decreti in conformità alla legge;
4. convoca la neo eletta Assemblea Legislativa entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni;
5. può concedere medaglie;
6. può concedere una amnistia su raccomandazione del Consiglio Esecutivo.
E – Il governatore è responsabile di fronte al popolo attraverso i suoi rappresentanti nell’Assemblea Legislativa. Questa ha il diritto di portarlo innanzi alla Suprema Corte Costituzionale in caso di accuse di tradimento o eversione.
Il Consiglio Esecutivo:
Il Consiglio Esecutivo è il più alto organo esecutivo e amministrativo nelle Regioni Autonome, ed è responsabile dell’attuazione di leggi, delibere e decreti approvati dall’Assemblea Legislativa e dalle istituzioni giudiziarie. Coordina le istituzioni delle Regioni Autonome.
Articolo 55:
Il Consiglio Esecutivo è composto da un presidente e da un numero di rappresentanti e comitati.
Articolo 56:
Il partito o blocco che vince la maggioranza dei seggi nell’Assemblea Legislativa è incaricato di formare il Consiglio Esecutivo entro un mese dalla data dell’incarico, con la fiducia della maggioranza semplice (51%) dell’Assemblea Legislativa.
Articolo 57:
Il mandato del Consiglio Esecutivo è di quattro anni, e il Presidente non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.
Articolo 58:
Il Presidente del Consiglio Esecutivo può scegliere fino a 11 Ministri fra gli eletti all’Assemblea Legislativa.
Articolo 59:
Ogni Ministro ha la responsabilità di un Dipartimento all’interno delle competenze del Consiglio Esecutivo.
Articolo 60:
I compiti del Consiglio Esecutivo e dei Dipartimenti e i rapporti con le altre istituzioni sono regolati dalla legge.
Articolo 61:
Dopo la formazione e la concessione della fiducia, il Consiglio Esecutivo definisce il programma di governo, che è obbligato ad attuare entro la legislatura dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa.
Articolo 62:
I funzionari pubblici esperti i rappresentanti dei Dipartimenti vengono nominati dal Consiglio Esecutivo e approvati dell’Assemblea Legislativa.
Consigli di amministrazione provinciale (Consigli municipali):
1. I cantoni delle Regioni Autonome sono composti dai Consigli amministrativi provinciali (Consigli municipali) e sono governati dal relativo Consiglio Esecutivo che detiene il potere di emendarne funzioni e regolamenti.
2. I compiti e le prerogative dei Consigli amministrativi provinciali (Consigli municipali) si basano sul principio del decentramento. Il controllo cantonale sull’autorità dei Consigli amministrativi provinciali (Consigli municipali), incluso il bilancio e le finanze, i servizi pubblici e le elezioni del sindaco è regolato dalla legge.
3. I Consigli amministrativi provinciali (Consigli municipali) sono eletti direttamente e il voto è segreto.
Sezione VI
Il Consiglio giudiziario:
Articolo 63:
L’indipendenza della magistratura è principio fondamentale dello stato di diritto, e deve assicurare la giusta e efficace disposizione dei casi da parte di una giurisdizione competente e imparziale.
Articolo 64:
L’imputato di un reato è considerato innocente fino a quando non venga giudicato colpevole da una corte competente e imparziale.
Articolo 65:
La rappresentanza di genere in tutte le istituzioni del Consiglio Giudiziario non può essere inferiore al 40% (quaranta %).
Articolo 66:
Il diritto alla difesa è sacro e inviolabile in tutte le fasi di un’indagine e di un processo.
Articolo 67:
La rimozione di un giudice richiede l’approvazione del Consiglio Giudiziario.
Articolo 68:
Sentenze e atti giudiziari sono pronunciati in nome del popolo.
Articolo 69:
L’omissione nell’applicazione di ordini giudiziari e sentenze costituisce una violazione della legge.
Articolo 70:
I civili non possono essere processati da tribunali militari, né da corti speciali e ad hoc.
Articolo 71:
Perquisizioni di abitazioni e di altre proprietà private potranno essere attuate secondo un apposito mandato emesso dall’autorità giudiziaria.
Articolo 72:
Ogni individuo ha diritto ad un processo equo e pubblico davanti a una corte indipendente e imparziale.
Articolo 73:
Nessuno potrà essere sottoposto a arresto e detenzione arbitraria. Nessuno può essere privato della libertà personale salvo i casi previsti dalla legge.
Articolo 74:
Le vittime di arresto e detenzione illegali o che abbia subito un danno a causa di atti o omissioni delle pubbliche istituzioni ha diritto a un risarcimento.
Articolo 75:
Il Consiglio Giudiziario è costituito dalla legge.
Sezione VII
L’Alta Commissione per le elezioni
Articolo 76:
L’Alta Commissione per le elezioni è un organismo indipendente, incaricato di supervisionare e condurre il processo elettorale. Si compone di 18 membri rappresentativi di tutti i cantoni, nominati dall’Assemblea Legislativa.
1. La maggioranza prevista per rendere valide le decisioni dell’Alta Commissione per le elezioni è di undici voti.
2. I membri di questo organismo non possono candidarsi all’Assemblea Legislativa.
3. L’Alta Commissione per le elezioni fissa la data delle elezioni, proclama i risultati, riceve le richieste di candidatura e verifica i requisiti dei candidati per l’Assemblea Legislativa.
4. L’Alta Commissione per le elezioni verifica l’idoneità dei candidati all’Assemblea Legislativa. Essa è l’unico organo competente a ricevere accuse circa brogli elettorali, intimidazioni durante il voto, o interferenze indebite nel corso del processo elettorale.
5. Il lavoro dell’Alta Commissione per le elezioni è sotto il controllo della Corte Suprema, e può essere posto sotto il controllo di osservatori delle Nazioni Unite e delle organizzazioni della società civile.
6. L’Alta Commissione per le elezioni, insieme al Consiglio Giudiziario, convoca un incontro di tutti i candidati all’Assemblea Legislativa al fine di annunciare i nomi dei candidati idonei.
Sezione VIII
La Suprema Corte Costituzionale:
Articolo 77:
A. E’ composta da sette membri, tutti nominati dall’Assemblea Legislativa. Possono essere nominati giudici, esperti legali e avvocati, tutti con almeno quindici anni di esperienza professionale.
B. Non è consentito ai membri della Suprema Corte Costituzionale di far parte del Consiglio Esecutivo o dell’Assemblea Legislativa, o di mantenere qualsiasi altro incarico pubblico ed emolumento, così come regolato dalla legge.
C. La durata in carica dei membri della Corte costituzionale suprema è quattro anni, rinnovabile una sola volta.
Articolo 78:
Le funzioni della Suprema Corte Costituzionale:
1. Interpretare gli articoli e i relativi principi della Carta.
2. Verificare la costituzionalità delle leggi promulgate dall’Assemblea Legislativa e delle decisioni adottate dal consiglio Esecutivo.
3. Controllare leggi e regolamenti che potessero risultare in conflitto con la lettera e lo spirito della Carta e della Costituzione.
4. Giudicare il governatore cantonale, i membri dell’Assemblea Legislativa e del Consiglio esecutivo in caso di violazione di qualsiasi principio di questa Carta.
5. La Suprema Corte Costituzionale approva le sue decisioni a maggioranza semplice.
Articolo 79:
Un membro della Suprema Corte Costituzionale non può essere destituito se non a causa di manifesta incapacità e scorrettezza.
Articolo 80:
La Suprema Corte Costituzionale controlla la costituzionalità delle leggi come segue:
1 – Esame della costituzionalità della legge:
A. Se il 20 % dei membri del Consiglio legislativo obiettano sulla costituzionalità di una legge prima della sua promulgazione, la Suprema Corte Costituzionale deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla data della registrazione dell’obiezione, e se la legge è caratterizzata da urgenza, la Corte deve prendere una decisione entro sette giorni.
B. Se nonostante la pronuncia della Corte il 20% dei membri dell’Assemblea Legislativa obietta sulla costituzionalità di una legge, può essere presentato appello.
C. Se la Corte nel procedimento di appello giudica la legge incostituzionale, la legge sarà nulla e non valida.
2 – Qualora in un tribunale emerga una questione riguardante la costituzionalità di una legge:
A. Se le parti in causa in tribunale presentano eccezione di incostituzionalità su una legge e il tribunale accetta, la materia è sospesa fino a pronuncia della Suprema Corte Costituzionale.
B. La Suprema Corte Costituzionale deve pronunciarsi entro 30 giorni.
Sezione IX
Regole Generali
Articolo 81:
La Carta è in forza nelle Regioni Autonome. Può essere modificata da una maggioranza qualificata di almeno due terzi dell’Assemblea Legislativa.
Articolo 82:
La Carta è sottoposta a revisione e ratifica da parte dell’Assemblea Legislativa provvisoria.
Articolo 83:
Cittadini siriani che possiedono la doppia nazionalità non possono assumere incarichi nell’ufficio del governatore cantonale, nel consiglio provinciale, e nella Suprema Corte Costituzionale.
Articolo 84:
La Carta stabilisce il quadro legislativo entro il quale vengono adottate le leggi, i decreti e lo stato di emergenza.
Articolo 85:
Le elezioni per l’Assemblea Legislativa si terranno entro 4 mesi dalla ratifica della Carta da parte dell’Assemblea Legislativa provvisoria. Essa può prorogare questa scadenza se necessario.
Articolo 86:
Il giuramento costituzionale da parte dei membri dell’Assemblea Legislativa:
Giuro su Dio Onnipotente di rispettare la Carta e le leggi delle regioni Autonome, di difendere la libertà e il benessere del popolo, di salvaguardare la sicurezza delle Regioni Autonome, di proteggere il diritto alla legittima difesa e di adoperarmi per la giustizia sociale, in accordo con i principi democratici qui racchiusi.
Articolo 87:
La proporzione rappresentativa per genere in tutte le istituzioni, le amministrazioni e i comitati è di almeno il 40 %.
Articolo 88:
Il codice civile e penale dello stato siriano è direttamente applicabile nelle Regioni Autonome qualora non in contrasto con quanto previsto dalla Carta.
Articolo 89:
In caso di conflitto tra le leggi approvate dall’Assemblea Legislativa e la normativa del governo centrale, la Suprema Corte Costituzionale stabilisce quale legge è applicabile secondo il miglior interesse delle Regioni Autonome.
Articolo 90:
La Carta garantisce la protezione dell’ambiente, e considera lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi naturali come un dovere nazionale morale e sacro.
Articolo 91:
Il sistema dell’istruzione delle Regioni Autonome sarà basato sui valori della riconciliazione, della dignità e del pluralismo. Si discosta nettamente dalle precedenti politiche fondate su principi razzisti e nazionalisti.
A. Le nuove politiche dell’istruzione dei cantoni riconoscono la ricchezza della storia, della cultura e del patrimonio culturale dei popoli delle Regioni Autonome, e
B. il sistema educativo, i media del servizio pubblico e le istituzioni accademiche promuovono i diritti umani e la democrazia.
Articolo 92:
A. La Carta include il principio della separazione tra Stato e religione.
B. E’ garantita la libertà di religione, così come il rispetto di tutte le religioni e fedi. Viene garantito il diritto a praticare il culto, salvo nei casi in cui questo sia contrario al bene pubblico.
Articolo 93:
A. La promozione dello sviluppo culturale, sociale e economico degli organismi amministrativi assicura una migliore stabilità e il benessere nelle Regioni Autonome.
B. Ogni previsione in contraddizione con la presente Carta viene considerata illegittima.
Articolo 94:
Stato di emergenza:
Il Consiglio Esecutivo può dichiarare e revocare lo stato di emergenza con una decisione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in una speciale sessione presieduta dal governatore; la decisione deve essere presentata e ratificata dall’Assemblea Legislativa con legge speciale.
Articolo 95:
Gli organi del Consiglio Esecutivo:
1.Dipartimento degli Esteri
2. Dipartimento della Difesa
3. Dipartimento degli Interni
4. Dipartimento della Giustizia
5. Dipartimento dei consigli cantonali e municipali
a. Comitato per la pianificazione e il censimento
6.Dipartimento delle Finanze
a. Comitato di regolazione delle banche
b. Comitato di regolazione delle dogane e delle accise
7. Dipartimento per gli affari sociali
8. Dipartimento dell’Istruzione
9. Dipartimento per l’Agricoltura
10. Dipartimento dell’energia
11. Dipartimento della Salute
12. Dipartimento del Commercio e della Cooperazione economica
13. Dipartimento per le famiglie dei martiri e dei veterani
14. Dipartimento della cultura
15. Dipartimento dei trasporti
16. Dipartimento per la gioventù e lo sport
17. Dipartimento dell’ambiente, del turismo e del patrimonio storico
18. Dipartimento per gli affari religiosi
19. Dipartimento degli affari familiari e dell’uguaglianza di genere
20. Commissione nazionale per i diritti umani
21. Dipartimento della comunicazione
22. Dipartimento della sicurezza alimentare
Articolo 96:
La Carta viene pubblicata sui mezzi di comunicazione e sulla stampa.